Polizza RC professionale: clausole da controllare
Polizza RC professionale
Nella polizza RC professionale, clausole e limiti contano quanto la cifra indicata in copertina: avere una copertura di responsabilità civile, cioè per le conseguenze economiche dei danni causati a terzi nell’attività assicurata, non significa essere protetti per qualsiasi importo o momento. Il massimale è la somma massima che la compagnia può pagare nei limiti del contratto, ma non descrive da solo tutte le garanzie. Prima di scegliere guardando soltanto il prezzo, occorre capire quali condizioni regolano il pagamento e quali date rendono rilevante una richiesta di risarcimento. La sola partita IVA non impone l’assicurazione: per i professionisti iscritti a ordini o collegi è obbligatoria, mentre per quelli senza albo disciplinati dalla Legge 4/2013 è facoltativa. Qui il punto è verificare il contratto, non fermarsi al suo importo principale.
Polizza RC professionale: clausole e set informativo
Il set informativo è la documentazione che descrive il prodotto assicurativo e le sue condizioni: serve a capire quando una garanzia può operare e quali limiti incontra. Le esclusioni sono i casi che il contratto lascia fuori dalla copertura e vanno lette insieme alla garanzia, non come un dettaglio separato. Le condizioni cambiano da una polizza all’altra: una previsione trovata in un esempio non basta a descrivere la propria copertura. Nelle sezioni seguenti il riferimento è un set informativo Generali per professioni non ordinistiche, usato come esempio di mercato e non come indicazione dell’offerta dell’agenzia. Il confronto utile è tra la propria attività e il testo delle condizioni, non tra due soli prezzi. Se un passaggio non è chiaro, annota la domanda prima di firmare e chiedi all’agenzia di indicare la clausola che regola quel punto.
Il massimale vale per ogni garanzia?
No: una singola garanzia può avere un sottolimite, cioè un tetto di pagamento specifico che può essere inferiore al massimale generale. Nel contratto di mercato esaminato, la garanzia per perdita di documenti riguarda le perdite economiche di terzi per perdita, distruzione o deterioramento di documenti ricevuti per l’incarico e le spese documentate per sostituirli o ripristinarli, alle condizioni previste. Il limite è di 100.000 euro e si applica uno scoperto del 10%, con minimo di 1.500 euro: lo scoperto è la quota del danno che resta a carico dell’assicurato, qui calcolata in percentuale con una soglia minima. Restano esclusi dischi, nastri e altri supporti di archiviazione dati. Per valutare questa garanzia occorre quindi leggere insieme ciò che viene tutelato, il tetto dedicato e la parte che rimane a proprio carico, senza attribuire questi valori automaticamente alla propria polizza.
Cosa vuol dire claims made?
Una copertura claims made può operare per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante la validità della polizza, anche quando riguardano fatti precedenti, se questi rientrano nella retroattività prevista. La retroattività è il periodo precedente all’inizio della copertura entro il quale deve collocarsi il fatto da cui nasce la richiesta. È il funzionamento descritto dall’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: non basta quindi considerare soltanto il giorno in cui è stato commesso l’errore. Occorre confrontare la data del fatto con quella della prima richiesta e con il periodo ammesso dal contratto. Prima della firma, chiedi di ricostruire questa sequenza a partire da un incarico concreto della tua attività. La domanda utile non è soltanto «la polizza è attiva?», ma anche «quali fatti passati possono rientrare?». La risposta sul singolo caso dipende dalle condizioni e va verificata con l’agenzia.
La RC copre anche gli attacchi informatici?
Non automaticamente: nel contratto esaminato la sezione RC esclude perdite, costi, interruzioni di attività e costi relativi ai dati collegati a eventi cyber, cioè eventi dannosi di natura informatica. Lo stesso documento prevede una tutela cyber nell’ambito della protezione legale, che riguarda la difesa nelle controversie: non è quindi la stessa cosa della copertura dei danni prevista dalla responsabilità civile. La distinzione va verificata nelle proprie condizioni, senza estenderla a tutte le polizze. Per preparare il controllo, annota cinque domande: «Quali attività sono assicurate?», «Qual è il limite di ogni garanzia?», «Quale quota del danno resta a mio carico?», «A quando possono risalire i fatti coperti?», «Come sono trattati gli eventi informatici?». Per applicare queste domande al tuo caso, contatta ASSICURAR…Sì! Srl per una verifica della polizza in essere: avere davanti le condizioni permette di discutere limiti e clausole senza fermarsi a prezzo e massimale.